SENTENZA N. 420 Anno 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, undicesimo comma, 15, 16, 17, 19 e segg., 34 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e del combinato disposto degli artt. 1 , primo e terzo comma, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n.422, e 15, quarto comma, e 8, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 dicembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Beta television s.p.a., T.V. Internazionale s.p.a. e SIT – Teleservice 1975 s.r.l. contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed altri, iscritte ai nn.255, 276 e 310 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 21 e 23, prima serie speciale, dell’anno 1994.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. T.V. Internazionale, della s.p.a. Beta television, della s.r.l. SIT – Teleservice 1975, della s.p.a. R.T.I. – Reti Televisive Italiane, della s.p.a. Prima T.V. ed altre, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e del CODACONS ed altri;
udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
uditi gli avvocati Alessandro Pace per la s.p.a. T.V. Internazionale, Carlo Vichi e Franco Ravenni per la s.p.a. Beta Television, Natale Giallongo per la s.r.l. SIT – Teleservice 1975, Aldo Bonomo, Franco G. Scoca e Giovanni Motzo per la R.T.I. – Reti Televisive Italiane, Carlo Mezzanotte per la s.p.a. Prima T.V. ed altre, Carlo Rienzi per il CODACONS ed altri e l’Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. La società TV Internazionale – avendo partecipato al procedimento per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, di cui all’art. 16 della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed essendo stata collocata al 6o posto della graduatoria e quindi in posizione che ancorchè utile per il rilascio della concessione (posto che il Piano per l’assegnazione delle frequenze, approvato con D.P.R. 20 gennaio 1992, indica in 9 le reti televisive nazionali concedibili ai privati) aveva tuttavia comportato l’assegnazione di una rete con copertura inferiore a quella assegnata ad altre emittenti televisive nazionali, nonchè l’assegnazione di frequenze di più ridotta illuminazione rispetto alla precedente copertura – chiedeva con ricorso al T.A.R. Lazio l’annullamento: a) del D.M. 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha approvato la graduatoria dei soggetti richiedenti il rilascio di concessione per l’emittenza televisiva nazionale nonchè l’elenco degli aventi titolo alla concessione; b) dell’allegato A e dell’art. 8, comma 1, del D.M. 13 agosto 1992 (di autorizzazione della stessa ex art. 38 legge 14 aprile 1975 n.103); c) del Piano nazionale di assegnazione del le radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con D.P.R. 20 gennaio 1992.
Nel corso di tale giudizio il T.A.R. adito ha sollevato (con ordinanza del 21 dicembre 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 15, comma 4, della cit. legge 223/90 e dell’art. 1, comma 1 e 3, decreto legge 323/93, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, nel combinato disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, della legge 223/90, in riferimento a plurimi parametri e sotto vari profili.
2. Osserva preliminarmente il T.A.R. rimettente che nelle more del giudizio è entrato in vigore il decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, recante alcune disposizioni direttamente incidenti sulla materia oggetto della controversia. In particolare l’art. 1, comma 3, secondo il quale, fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell’editoria, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 16 legge 223/90 o di autorizzazione ex art.38 legge 103/75 proseguono l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di tele comunicazione censiti ai sensi dell’art. 32 legge 223/90. Tale disciplina sopravvenuta incide direttamente sull’interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, nel senso che la legificazione dell’elenco di cui all’art. 1 del decreto ministeriale del 13 agosto 1992 impedirebbe all’autorità amministrativa, nel caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, di rinnovare l’atto nel senso auspicato dalla società T.V. Internazionale donde la sopravvenuta carenza di interesse: ciò ovviamente nei limiti in cui le nuove norme siano conforme a Costituzione. Tuttavia l’interesse residua nei limiti in cui sussiste il dubbio, non manifestamente infondato, dell’illegittimità costituzionale sia della nuova normativa (che consentendo la prosecuzione dello stato di fatto perpetuerebbe l’attuale situazione di svantaggio denunciata dalla ricorrente), sia della precedente normativa (perchè l’eventuale illegittimità costituzionale delle citate disposizioni della legge 223/90 inficierebbe la legittimità costituzionale del decreto legge 323/93, che ha inteso sanare ex post i vizi degli atti amministrativi impugnati).
3. Nel merito il T.A.R. innanzi tutto denuncia l’illegittimità dell’art. 3, comma 11, della legge 223/90, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 97 Cost., nella parte in cui consente all’Amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparità di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti.
In tanto la disciplina <<anti-trust>> contemplata dalla normativa censurata ed incentrata sul numero di reti nazionali assentibili al medesimo soggetto può dirsi idonea in quanto queste ultime presentino caratteri omogenei, quanto a capacità di diffondere il messaggio tele visivo in termini commerciali e sociali.
4. Il T.A.R. rimettente censura poi l’art. 15, comma 4, della legge 223/90, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, Cost., nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive. In particolare il T.A.R. dubita dell’idoneità di tale disciplina <<anti-trust>> perchè essa, per com’è configurata, non impedisce l’insorgere di una situazione di oligopolio. Infatti consente ad un unico soggetto di ottenere tre concessioni nazionali col limite del 25% delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze; quindi può accadere, come in effetti è accaduto, che un unico soggetto, su nove reti disponibili per i privati, divenga titolare delle tre concessioni aventi maggiore illuminazione, non senza considerare la possibilità di partecipare (in posizione minoritaria) ad altre società titolari concessioni, disponendo così di una potenzialità di diffusione del messaggio televisivo su scala nazionale che nessun altro soggetto pubblico o privato oggi possiede.
5. Infine il T.A.R. rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 e 3, decreto legge 323/93, nel combinato disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, della legge 223/90, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost., nella parte in cui, consentendo la prosecuzione dell’esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni, non adotta alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo nazionale. Ed invero – spiega l’ordinanza – l’attuale situazione di fatto, che la norma tende a perpetuare, è caratterizzata, come d’altronde è pacifico tra le parti, dalla posizione dominante di un solo soggetto, che dispone delle reti nazionali aventi maggiore illuminazione e capacità di diffusione del messaggio televisivo nazionale.
Nè il vizio può dirsi insussistente per il dichiarato carattere provvisorio della disciplina censurata, che appunto dovrebbe applicarsi fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell’editoria, sia perchè non esiste nella Costituzione una norma che consenta di derogare alle disposizioni in essa contenute nel caso di discipline provvisorie, sia soprattutto perchè, nel caso di specie, la continua reiterazione di norme provvisorie tende di fatto a consolidare e perpetuare una situazione nata dall’occupazione spontanea dell’etere da parte dei privati.
6. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, limitandosi a chiedere che le questioni di costituzionalità siano dichiarate inammissibili od infondate.
Ha poi svolto con successiva memoria una più articolata difesa.
Quanto alla censura degli art. 16, comma 17, e 34 della legge 6 agosto 1990 n. 223 l’Avvocatura richiama essenzialmente la sentenza n.112 del 1993 di questa Corte che ha affermato che si tratta di requisiti che, oltre ad essere oggettivi, sono predeterminati dalla legge in modo tale da delimitare e circoscrivere i poteri amministrativi sull’accesso dei privati nel sistema radiotelevisivo a parametri prefissati dalla legge, e non già lasciati alla scelta dell’Amministrazione medesima.
Quanto alla censura dell’art. 15, comma 4, legge 223/90, unitamente ai successivi artt. 16, 17, 19 e seg., e 37, l’Avvocatura ne sostiene innanzi tutto l’inamissibilità perchè l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata aggraverebbe, e non già rimuoverebbe, gli inconvenienti denunciati dal T.A.R. rimettente; ed infatti, venendo meno i limiti di concentrazione previsti dall’art.15, l’autonomia privata sarebbe completamente svincolata da ogni tipo di contenimento. Sotto altro profilo la questione si appalesa comunque inammissibile perchè non potrebbe la Corte dettare direttamente delle misure <<anti-rust>> sostitutive di quelle volute dal legislatore con criteri diversamente elaborati.
Nel merito l’Avvocatura sottolinea la congruità della vigente disciplina <<anti-trust>>. Infatti la percenturale del 25% consente di ipotizzare una dislocazione delle risorse ripartita tra un sufficiente numero di operatori e quindi realizza un sistema pluralista in cui tale numero di operatori convive con il polo pubblico, in una forma di concorrenza, certo limitata, ma adeguata al bene in questione, in quanto idonea a garantire al cittadino una varietà di fonti di informazione.
In ordine alla censura dell’art. 3, comma 11, della medesima legge l’Avvocatura rileva che tale disposizione è estremamente puntuale e vincolante, non lascia affatto un’ampia discrezionalità alla pubblica amministrazione ed assicura viceversa un trattamento paritario delle varie emittenti, che devono essere tendenzialmente tutte messe in condizione di servire l’utenza più vasta con eventuali compensazioni tra i diversi bacini o impianti delle varie emittenti, quando tutti non possono operare contemporaneamente negli stessi.
L’Avvocatura ritiene poi infondata la censura dell’art. 1, commi 1 e 3, decreto legge 323/93; si deve infatti tenere conto della particolarità della situazione in cui è venuta ad operare la norma, a seguito della necessità di procedere alla revisione del piano di assegnazione delle frequenze, che ha reso impossibile il passaggio a regime del sistema introdotto dalla legge 223/90; questo spiega l’esigenza, assolutamente insuperabile, di autorizzare la prosecuzione delle trasmissioni con gli impianti censiti.
7. Si è costituita – successivamente depositando anche memoria – la società TV Internazionale S.p.A. che in via preliminare ha sostenuto la rilevanza, e quindi l’ammissibilità, di tutte le questioni sollevate.
Nel merito, quanto alla censura che investe l’art. 3, comma 11, legge 223/90, la difesa della società osserva la funzione di pianificazione delle reti dovrebbe essere svolta dalla pubblica amministrazione nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento. Ove però si ritenesse che l’art. 3, comma 11, cit. consenta alla pubblica amministrazione di disegnare reti nazionali in termini differenziati quanto alla copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti, allora sarebbe fondata la censura di incostituzionalità.
In ordine poi alla sospettata illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della medesima legge la difesa della società osserva che un’unica società concessionaria possiede tre reti nazionali mentre tutti le altre emittenti hanno soltanto una rete nazionale ciascuna.
Sarebbe quindi violato il principio del pluralismo sotteso all’art. 21 Cost., attribuendosi in tal modo un esorbitante vantaggio concorrenziale alla concessionaria in posizione dominante. Sotto altro profilo poi ci sarebbe anche violazione dell’art. 3 Cost. posto che vengono trattate paritariamente situazioni ontologicamente differenti.
Ritiene infine la difesa della società che l’art. 1 decreto legge 323/93 – consentendo ai titolari di concessioni (o di autorizzazioni, alle prime equiparate, a ripetere programmi esteri) di continuare ad operare per un periodo pari almeno a due anni (e comunque non superiore a tre) con gli impianti censiti – ha riprodotto quella situazione che era stata stigmatizzata dalla sentenza n. 826/88 della Corte sicchè la previsione ad opera della normativa impugnata di un successivo ulteriore periodo transitorio si pone in contrasto con gli artt. 21, 3, 41 e 97 Cost.
8. Si è costituita anche la BETA Television S.p.A. (controinteressata), proprietaria dell’emittente televisiva nazionale Videomusic richiamando e riproducendo interamente la memoria difensiva depositata nel giudizio incidentale relativo al giudizio amministrativo proposto a seguito del proprio ricorso al T.A.R. (per la quale v. infra).
9. Si è costituita la società R.T.I. limitandosi a chiedere che le questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate.
In una successiva memoria – premessa la ritenuta inammissibilità delle questioni di costituzionalità per non aver il T.A.R. denunciato anche l’art. 3, comma 2, decreto legge 323/90 che stabilisce che il Ministro debba assumere a base dei provvedimenti concessori l’elenco degli aventi titolo di cui all’art. 1 del d.m. 13 agosto 1992, cosicchè l’elenco viene convalidato quale strumento di identificazione dei soggetti aventi titolo alle concessioni o richiedenti le concessioni – ha svolto argomentazioni in ordine alle singole censure.
Quanto alla censura dell’art. 3, comma 11, legge 223/90 la R.T.I. ne sostiene l’inammissibilità perchè tale disposizione impugnata non prevede che l’Amministrazione possa pianificare le reti in modo discrimanatorio; se l’Amministrazione progettasse le reti in modo sperequato, sarebbero semmai illegittimi i relativi provvedimenti concessori.
La R.T.I. poi ritiene inammissibile per difetto di rilevanza la censura dell’art. 15, comma 4, della medesima legge giacchè il T.A.R. potrebbe accogliere la domanda della TV Internazionale riconoscendo il diritto ad una migliore collocazione nella graduatoria senza che la legittimità costituzionale del quarto comma dell’art. 15 possa influire in alcun modo.
Nel merito comunque la censura è – ad avviso della R.T.I. – infondata essenzialmente perchè rientra nel discrezionale apprezzamento del legislatore stabilire – come fa la norma censurata – il numero massimo di concessioni nazionali televisive nella minor somma tra il 25% del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e 3; limite questo che tiene conto delle condizioni in cui di fatto versava il settore radiotelevisivo all’epoca della legge 223/90. La difesa della R.T.I. ritiene poi che per l’individuazione della posizione dominante occorra considerare non già il mercato “chiuso” delle reti televisive, ma quello più ampio della comunicazione di massa. Anche l’art. 1 della direttiva comunitaria del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), ha stabilito che il mercato omogeneo delle “trasmissioni” è costituito dalla “trasmissione, via cavo e via etere, nonchè dalla trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico”.
Inoltre la difesa della R.T.I. mette in evidenza la dimensione sovrannazionale del mercato delle diffusioni radiotelevisive.
Ma anche considerando soltanto il mercato dei mezzi di radiodiffusione televisiva, la questione – secondo la difesa della R.T.I. – non è fondata. Infatti la Corte ha riconosciuto che, nel settore radiotelevisivo, la soglia minima di pluralismo da salvaguardare attraverso norme anticoncentrazione è quella comunque compatibile con lo svolgimento dell’attività di telediffusione (privata) a condizioni remunerative.
C’è poi da tener conto che la legge 223/90 impone un preciso obbligo di pluralismo <<interno>> non solo per l’emittenza pubblica, ma anche per le singole emittenti private, mentre il grado di pluralismo <<esterno>> assicurato dalla legge 223/90 al settore radiotelevisivo privato (con la diversificazione delle presenze) è quello massimo realisticamente compatibile con le rigidità tutte imposte dalla struttura del mercato e dalle caratteristiche tecniche dei media.
Infondata è poi anche – secondo la difesa della R.T.I. – la censura dell’art. 1, commi 1 e 3, decreto legge 323/93. La legge ha disposto per il mantenimento, in via transitoria, di tutte le voci esistenti nel settore televisivo sicchè la conferma di una preesistente pluralità di voci è assorbente – nel limitato periodo di tempo in considerazione – di ogni censura intesa ad assicurare un più accentuato pluralismo in un sistema da riordinare.
10. É intervenuto il CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli utenti e Consumatori) chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata fondata. All’udienza pubblica di discussione – in cui il CONDACONS ha proposto istanza di applicazione dell’art. 78 c.p.c. – la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha dichiarato inammissibile l’intervento ed improponibile l’istanza avanzata.
11. Per l’annullamento del medesimo D.M. 13 agosto 1992 di approvazione della graduatoria, dell’ulteriore D.M. in pari data di rilascio della concessione per la radiodiffusione in ambito nazionale, del suo allegato A e delle concessioni rilasciate alle società controinteressate proponeva ricorso al T.A.R. anche la società Beta television, titolare dell’emittente Video Music, collocata al 4o posto della graduatoria suddetta, e nel corso del giudizio il medesimo T.A.R. adito ha sollevato (con ordinanza del 21 dicembre 1993) analoghe (ma non del tutto coincidenti) questioni di legittimità costituzionale.
In particolare il T.A.R. – oltre a reiterare le questioni che investono gli artt. 3, comma 11, e 15, comma 4, legge 223/90, (peraltro estendendo le norme censurate, oltre che all’art. 15 nella sua interezza, anche agli artt. 16, 17, 19 e seg., e 37 della medesima legge) – denuncia altresì l’illegittimità degli artt. 16, comma 17, e 34 della stessa legge per contrasto con gli artt. 3, 15, 21, 41, 43 Cost. sotto il profilo che la norma attribuisce all’autorità amministrativa una eccessiva discrezionalità nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli aventi titolo alla concessione; l’omessa individuazione, da parte del legislatore, di criteri puntuali e del peso che ciascuno di essi dovrebbe avere nella valutazione comparativa delle domande presentate dai vari aspiranti alla concessione introduce un elemento di discrezionalità che mal si concilia con le esigenze di tutela del valore fondamentale del pluralismo.
12. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni di costituzionalità siano dichiarate inammissibile od infondate e svolgendo in una successiva memoria le argomentazioni sopra riportate.
13. Si è costituita la società ricorrente BETA Television S.p.A., proprietaria dell’emittente televisiva nazionale Videomusic, prendendo posizione in ordine alle singole censure di costituzionalità.
Ritiene fondata la censura di costituzionalità dell’art. 1 decreto legge 323/93 perchè consacrando le concessioni assentite, ancorchè illegittimamente rilasciate, consente il perdurare della situazione dominante della società alla quale sono state assentite tre concessioni. In particolare sarebbero violati gli artt. 3 e 21 Cost. poichè la normativa censurata irragionevolmente preclude a soggetti in possesso dei requisiti di accedere al mezzo televisivo ottenendo la concessione, privilegiando irragionevolmente altri soggetti cui consente di possedere il 25% delle concessioni nazionali assentibili.
Quanto alla censura degli artt. 16, comma 17, e 34 legge 223/90 rileva la difesa della società come non sia illogico che la legge enunci criteri generali e generici (ma individuati), rimandando per la precisazione alla sede regolamentare.
Infine, con riferimento alla censura degli artt. 15, 16, 17, 19 e segg., 37 legge 223/90, osserva la difesa della società che – considerando che una delle concessioni è stata rilasciata alla TV Internazionale s.p.a. che è ripetitorista di programmi esteri – si ha che allo stato un unico soggetto è legittimamente titolare dei tre/quinti delle concessioni assentite ed assentibili ai privati per emittenza nazionale. Ma l’esistenza di una posizione dominante risulta anche sotto un altro profilo, quello dell’assegnazione delle frequenze, giacchè alle reti di uno stesso soggetto è assentito il 100% (o quasi) di copertura (è il caso delle tre reti della R.T.I.), mentre ad altre reti è assentita la copertura minima del 60% (Rete A) o poco superiore (Video Music).
La normativa censurata quindi non fa altro che legittimare una situazione dominante nel contesto di un regime sostanzialmente di oligopolio.
La rilevata diversa illuminazione delle reti comporta anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 legge 223/90.
14. Si è costituita la società T.V. Internazionale con una memoria che riproduce le argomentazioni sopra svolte.
15. Si è costituita la società R.T.I. limitandosi a chiedere che le questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate.
In una memoria aggiuntiva ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità perchè il fatto che non sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale del decreto legge 323/93 determina la inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento alla legge 223/90 atteso che, anche nella ipotesi che le disposizioni impugnate venissero dichiarate costituzionalmente illegittime, rimarrebbe pur sempre in vigore l’elenco “legificato” degli aventi titolo alla concessione di reti televisive nazionali e quindi il ricorso della società Beta television rimarrebbe improcedibile.
Nel merito ha svolto le stesse argomentazioni già sopra riportate, soltanto aggiungendo che la censura degli art. 16, comma 17, e 34 legge 223/90 non è fondata giacchè la Corte (sent. n. 112/93) ha già ritenuto la legittimità dei criteri in questione.
16. Si sono costituite le società Prima TV S.p.A., Europa TV S.p.A. ed Omega TV S.p.A. limitandosi a chiedere che le questioni di costituzionalità siano dichiarate inammissibili od infondate.
In una successiva memoria la difesa delle società ha argomentato in ordine a tutte le questioni di costituzionalità, non escluse quelle sollevate nel primo giudizio.
In particolare essa sostiene pregiudizialmente l’inammissibilità delle questioni sollevate con le ordinanze n. 276 e n. 310/94 perchè sia le ricorrenti che aspirano ad essere inserite nell’elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione, sia coloro che, essendovi già inseriti, aspirano ad un ampliamento della propria illuminazione e a un maggior numero di frequenze di cui disporre, non hanno più alcun interesse all’annullamento dell’elenco e delle concessioni atteso che il diritto di trasmettere degli attuali concessionari e degli aventi titolo al rilascio della concessione è stato sganciato dalla concessione e dalla graduatoria e che d’altra parte tanto i concessionari quanto le emittenti non utilmente classificate trasmettono ex lege avvalendosi degli impianti in loro possesso.
Inoltre – sostiene ancora la difesa delle società suddette – è in realtà inammissibile anche la questione sollevata con l’ordinanza n.255/94 relativamente al decreto legge 323/93 giacchè non hanno formato oggetto di rimessione alla Corte costituzionale l’art. 11, terzo comma (concernente per i non concessionari la prosecuzione delle trasmissioni con gli impianti censiti e il blocco delle ulteriori concessioni) e l’art. 3, secondo comma, nella parte in cui, richiamando l’elenco approvato con d.m. 13 agosto 1992, conferisce forza di legge alla graduatoria degli aventi titolo al rilascio della concessione e rende ininfluente un ipotetico annullamento del solo atto amministrativo.
Nel merito la difesa delle società ritiene infondate le questioni sollevate.
Quanto alla censura dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto legge 323/93, in combinato disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, legge 223/90, osserva la difesa delle società che erroneamente il giudice remittente ritiene che la prosecuzione dell’attività con gli impianti censiti pregiudichi il pluralismo; all’opposto, si tratta di misura il cui effetto è quello di salvaguardare, sia pure in un periodo transitorio ed in vista di una riforma globale del settore, la posizione delle altre emittenti escluse dall’elenco degli aventi titolo alla concessione scongiurando l’acquisizione tutti gli impianti e di tutte le frequenze da parte dei soli concessionari e consentendo alle emittenti escluse dall’elenco di proseguire nell’esercizio della loro attività.
Non fondata è poi – secondo la difesa delle società – la censura dell’art. 15, comma 4, legge 223/90: in particolare la previsione di un doppio limite <<anti-trust>>, individuato in un rapporto percentuale col numero complessivo delle reti (25%) e comunque in un massimo di tre concessioni per soggetto, rientra nella discrezionalità del legislatore e non comporta alcuna violazione del canone di ragionevolezza e non arbitrarietà delle classificazioni legislative, atteso anche che, a breve, il numero massimo di tre reti nazionali, se si ha riguardo alle innovazioni tecnologiche in corso, è destinato a rappresentare assai meno del 25% del complesso delle reti. Comunque le opportunità di pluralismo in un sistema di mercato non sono affatto dipendenti dal numero complessivo di reti disponibili e quindi di spazi pubblicitari cedibili da parte delle singole imprese, giacchè la forza sul mercato di un’impresa radiotelevisiva è data solo dall’audience. Il numero di tre reti (e ancor più il limite 25% delle reti nazionali, che in prospettiva è destinato a ridimensionare fortemente l’incidenza del primo limite) nell’attuale assetto radiotelevisivo non nega opportunità di competizione alle imprese capaci.
Quanto alla censura degli art. 16, comma 17, e 34 della medesima legge la difesa delle società ne ritiene l’infondatezza richiamandosi essenzialmente alla sentenza n.112 del 1993 di questa Corte.
La difesa delle società sostiene poi parimenti l’infondatezza della censura dell’art. 3, comma 11, della stessa legge atteso che la disposizione censurata si limita ad imporre che per ciascun bacino di utenza sia individuato un numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi locali e nazionali (con ciò favorendo il massimo di espansione dell’emittenza) e quindi ad identificare in via astratta i requisiti minimi dimensionali di rete, rispettivamente, per l’esercizio in ambito nazionale e per l’esercizio in ambito locale.
17. Nel corso di un terzo giudizio, promosso dalla società SIT Teleservice 1975 – la quale, in quanto proprietaria dell’emittente televisiva denominata Elefante telemarket, collocata all’11o posto della graduatoria (e quindi in posizione non utile per il rilascio della concessione), aveva impugnato il più volte citato d.m.13 agosto 1992 di approvazione della graduatoria suddetta ed i provvedimenti concessori in favore delle emittenti di cui alla graduatoria – il medesimo T.A.R. adito ha ulteriormente sollevato (con ordinanza anch’essa del 21 dicembre 1993) questioni di legittimità costituzionale (degli artt. 15, 16, comma 17, e 34 legge 223/90 per contrasto con gli artt.3, 15, 21, 41, 43 Cost.) del tutto analoghe alle altre sopra illustrate.
18. Si è costituita la società SIT Teleservice 1975 S.r.l. anch’essa prendendo posizione in ordine alle singole censure.
Quanto alla censura dell’art. 1, comma 3, decreto legge 323/93 ritiene la difesa della società che il legislatore ha inteso operare un richiamo meramente formale alla graduatoria suscettibile quindi di modificazione a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione e del conseguente subentro di emittenti collocate illegittimamente in posizioni più sfavorevoli nella graduatoria. Soltanto se, invece, la normativa censurata dovesse essere diversamente interpretata, allora sarebbe fondato il dubbio di costituzionalità del T.A.R. rimettente.
Con riferimento poi alla censura degli artt. 16, comma 17, e 34 legge 223/90 la difesa della società sostiene la fondatezza della questione rilevando, tra l’altro, che la Corte ha, anche di recente, escluso che l’assegnazione delle frequenze ai privati possa avvenire con l’esercizio di poteri latamente discrezionali della pubblica amministrazione (sent. n. 112/93) Infine, richiamando le censure degli artt. 15, 16, 17, 19 e segg., 37 legge 223/90, osserva la difesa della società che non è consentita la presenza nel mercato radiotelevisivo di un soggetto privato con posizione dominante. Invece la disciplina adottata con legge 223/90 non è coerente con tale principio. Di fatto le concessioni rilasciate ad imprenditori privati (ad esclusione di quelle relative ad emittenti che trasmettono in forma codificata) sono sei, e di queste una è stata rilasciata a T.V. Internazionale che è ripetitorista di programmi esteri: quindi un unico soggetto è legittimato dalla normativa vigente a detenere i tre/quinti delle concessioni assentibili ai privati per l’emittenza nazionale.
20. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e si sono altresì costituite le società BETA television S.p.A., TV Internazionale S.p.A., Prima TV S.p.A., Europa TV S.p.A., Omega TV S.p.A., R.T.I. S.p.A. ripetendo tutti le argomentazioni già svolte negli altri giudizi.
Considerato in diritto
1. Il T.A.R rimettente con le tre distinte ordinanze di cui in narrativa ha sollevato plurime questioni incidentali di legittimità costituzionale che investono sia il decreto legge 27 agosto 1993 n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, sia la legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e segnatamente ha censurato: a) l’art. 3, comma 11, legge 223/90 – in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 97 Cost. – nella parte in cui consente all’Amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparità di trattamento tra concessionari quanto alla copertura (o illuminazione) del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti per sospetta violazione (soprattutto) del principio di eguaglianza; b) l’art.15, comma 4, legge 223/90 cit. (ma anche l’art. 15 nella sua interezza ed i successivi artt. 16, 17, 19 e seg., e 37) – in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost. – nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive per sospetta violazione dei valori di pluralismo e di imparzialità sottesi al diritto di libera manifestazione del pensiero, compromesso dalla mancanza di un’idonea disciplina <<anti-trust>> in materia di radiodiffusione; c) gli art. 16, comma 17, e 34 della legge 223/90 – in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41 e 43 Cost. – nella parte in cui tale normativa attribuisce all’autorità amministrativa una eccessiva discrezionalità nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione con conseguente mancato rispetto del valore costituzionale espresso dal diritto di libera manifestazione del pensiero; d) infine l’art. 1, commi 1 e 3, del decreto legge 323/93 nel combinato disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, della legge 223/90 – in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. – nella parte in cui consente la prosecuzione dell’esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni senza adottare alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo nazionale.
2. In via pregiudiziale – riuniti i giudizi per connessione delle questioni sollevate – vanno innanzi tutto esaminate le eccezioni di inammissibilità proposte, con riferimento a tutte dette questioni, dall’Avvocatura dello Stato e da alcune parti private, eccezioni che hanno un duplice profilo.
Da una parte si dubita che le questioni sollevate con le ordinanze n.276/94 e n. 310/94 siano ammissibili – atteso che le censure del giudice rimettente, a differenza di quelle sollevate nell’ordinanza n. 255/94, riguardano esclusivamente la legge 230/90 cit. e non (anche) il decreto legge 323/93 – ove si ritenga che tale decreto legge, regolando da ultimo la materia, rappresenti la disciplina immediatamente applicabile nel giudizio a quo.
D’altra parte si prospetta l’inammissibilità anche della questione che investe il decreto legge 323/93 perchè il regime provvisorio introdotto da tale provvedimento legislativo si fonda su tre disposizioni (gli artt. 1, comma 3, 3, comma 2, e 11, comma 3) reciprocamente interferenti sicchè non sarebbe possibile l’impugnazione di un solo frammento di questo plesso unitario, come invece fa il T.A.R che censura unicamente l’art. 1, comma 3 (oltre che, ma solo per riferimento, il precedente comma 1).
3. Le eccezioni sono infondate.
Va premesso – come quadro normativo di riferimento, necessario anche per la successiva valutazione del merito – che la legge 8 agosto 1990 n. 223 (recante la riforma del sistema radiotelevisivo ispirata al c.d. criterio misto che vede la partecipazione anche di soggetti privati all’esercizio dell’attività di radiodiffusione) ha previsto – accanto ad una disciplina transitoria di tipo autorizzatorio (art. 32) – una disciplina a regime di tipo concessorio (art. 16) che – fermo restando l’esistente piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze (di cui al d.m. 31 gennaio 1983 e successive modificazioni) – suppone che sia predisposto il primo piano nazionale di assegnazione delle frequenze (art. 3, comma 7; nonchè comma 11, terza proposizione, circa i criteri per l’assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione) e della graduatoria degli aspiranti, formata secondo i criteri fissati dalla legge (art. 16, comma 17) e dal successivo regolamento (emanato con d.P.R. 27 marzo 1992 n. 255) e nel rispetto tra l’altro del divieto di posizioni dominanti sancito dall’art. 15 della legge ed articolato in numerose prescrizioni. In particolare, per effetto del quarto comma di tale disposizione, in favore di uno stesso soggetto non era (e non è) possibile assentire un numero di concessioni in ambito nazionale superiore al 25% di quelle complessivamente previste e comunque superiore a tre.
Per la prima applicazione della normativa a regime (per la quale l’art. 34 della legge e l’art. 40 del regolamento dettavano particolari prescrizioni) era essenziale l’approvazione del primo piano di assegnazione delle radiofrequenze, che veniva approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992; piano questo che tra l’altro, all’art. 2, fissava in dodici il numero complessivo delle reti televisive nazionali, comprese quelle destinate al servizio pubblico.
Successivamente venivano emessi sia il d.m. 13 agosto 1992 che, sulla base della graduatoria (trascritta nelle premesse) delle emittenti televisive nazionali formata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, approvava l’elenco delle nove emittenti televisive (private) aventi titolo al rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, sia i singoli decreti ministeriali (tutti in pari data del 13 agosto 1992) di assentimento della concessione alle emittenti collocate nei primi sei posti del predetto elenco, con la indicazione, nell’allegato A di ciascuna, della rete assegnata (collocazione degli impianti e frequenze).
Si ha quindi – all’esito di questo procedimento – che a sei emittenti nazionali (Canale 5, Italia 1, Retequattro, Videomusic, Rete A, Telemontecarlo), in forza della loro collocazione nei primi sei posti della graduatoria di cui al d.m. 13 agosto 1992, sono assentite altrettante concessioni con coevi distinti decreti ex art. 16 della legge (soltanto per l’emittente TeleMontecarlo, destinata a ripetere programmi esteri, il decreto è di autorizzazione, ma equiparata alla concessione in ambito nazionale). Di queste sei concessioni le prime tre sono assentite ad una medesima società (R.T.I. S.p.A.), mentre delle altre tre sono titolari distinte società (Beta television S.p.A., Rete A S.r.l., TV Internazionale S.p.A., delle quali la prima e la terza sono ricorrenti nei giudizi innanzi al T.A.R.).
La concessione non è stata invece rilasciata alle altre emittenti non utilmente collocate in graduatoria (tra cui l’emittente Elefante Telemarket della società Sit Teleservice 1975 a r.l. che, classificata all’undicesimo posto, è ricorrente nel giudizio innanzi al T.A.R.).
In tal modo la fase di primo avvio della riforma poteva considerarsi completata.
4. Il successivo decreto legge 323/93 è venuto a sovrapporre una disciplina provvisoria (c.d. disciplina- ponte) a quella a regime prevista dalla legge 223/90, senza abrogarla in parte qua. Ed infatti, per quanto riguarda in particolare la concessione delle frequenze ad emittenti private per la diffusione televisiva in ambito nazionale, ha previsto (all’art. 1, comma 3) che, fino alla entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e della editoria (programmata con l’art. 2, comma 2, legge 25 giugno 1993 n. 206, modificato con l’art. 7 del decreto legge 28 ottobre 1994 n. 602 ad oggi non ancora convertito) e comunque per un periodo non superiore a tre anni, i titolari di concessione ai sensi dell’art. 16 legge 223/90 proseguono nell’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti ed annessi collegamenti censiti ai sensi del successivo art.32, comma 1. Quali siano tali soggetti è implicito nel riferimento alla titolarità (a quell’epoca) della concessione ed è comunque confermato dal successivo art. 3, comma 2, che prescrive che fino all’entrata in vigore della nuova legge di riordino del settore il Ministro non rilascia le concessioni in ambito nazionale a più di otto emittenti televisive nazionali private <<sulla base dell’elenco di cui all’art. 1 del d.m. 13 agosto 1992>>.
Il disegno di questa (del tutto particolare) disciplina transitoria si completa, nelle sue linee essenziali e per quanto in questa sede interessa, con l’art. 3, comma 1, (che prevede che entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione il Ministro procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, approvato – come già ricordato – con d.P.R. 20 gennaio 1992) e con l’art. 11, comma 3, (che prescrive che – salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per i soggetti che sono inclusi nell’elenco degli aventi titolo al rilascio delle concessioni in ambito nazionale, approvato con d.m. 13 agosto 1992, ed intendano trasmettere in codice – non è consentito, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell’editoria e comunque per un periodo non superiore a tre anni, il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui all’art. 32, comma 1, della legge 223/90 per la prosecuzione dell’esercizio, in regime autorizzatorio, degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione con gli obblighi previsti per i concessionari).
5. Il fatto che il legislatore non abbia inteso abrogare in parte qua la legge 223/90, ma l’abbia lasciata in vigore, ha avuto l’effetto di mantenere tutto il complesso meccanismo procedimentale ed i provvedimenti concessori emessi al suo esito sicchè correttamente la Amministrazione non ha provveduto a revocare i decreti ministeriali di assentimento delle concessioni.
La sovrapposizione della disciplina provvisoria a quella a regime ha quindi comportato per i concessionari una ulteriore e concorrente legittimazione, derivante dal decreto legge 323/93, in funzione di temporanea cristallizzazione della situazione esistente in attesa della riforma della disciplina a regime.
6. Emerge così la rilevanza di entrambi gli ordini di questioni sollevate: sia, cioé, di quelle relative alla legge 223/90, sia di quella relativa al decreto legge 323/93.
Da una parte, invero, è ravvisabile l’interesse delle società ricorrenti, pur nella vigenza del decreto legge 323/93, a contestare la legittimità dei decreti di concessione e della graduatoria, che ne è il presupposto, al fine di ottenere l’annullamento così da poter conseguire vuoi una migliore collocazione nella stessa (per le emittenti che vi figurano utilmente inserite), vuoi l’inclusione (per l’emittente che invece è attualmente in posizione non utile).
L’assentimento della concessione e della rete rappresentano comunque un’utilità, che legittimamente le ricorrenti perseguono: permane infatti l’interesse giuridico attuale delle ricorrenti all’utile collocazione in graduatoria e alla correlativa acquisizione del titolo al conseguimento della concessione in base alla legge 223/90 trattandosi di titolo attributivo di una situazione giuridica caratterizzata da una propria rilevanza in quanto comportante, tra l’altro, il riconoscimento del possesso di determinati requisiti soggettivi giuridicamente significativi.
Per altro verso, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, decreto legge 323/93, va rilevato che, nell’economia del giudizio in cui è stata sollevata (con ordinanza n.255/94), la questione stessa è connotata da una sua specifica ed autonoma rilevanza, posto che la norma denunziata è quella che in atto concorre a disciplinare – pur se in via temporanea e transitoria come meglio più avanti si dirà – la posizione dei soggetti in favore dei quali, in applicazione della legge 223/90, sono state assentite le concessioni finora rilasciate.
Sicchè sussiste una distinta ed autonoma rilevanza delle questioni di costituzionalità che attingono sia l’una che l’altra normativa, senza che risultino reciprocamente condizionate; quindi la limitazione delle censure alla sola legge 223/90, quale fatta nelle ordinanze n. 276 e n.310/94, non è di per sè ragione di inammissibilità delle stesse.
7. Nè alcuna preclusione all’ammissibilità della censura mossa nei confronti dell’art. 1, comma 3, decreto legge 323/93 può farsi discendere dall’aver il T.A.R omesso di censurare contestualmente anche i successivi artt. 3, comma 2, ed 11, comma 3. É vero – come già osservato – che la disciplina provvisoria dettata dall’art. 1, comma 3, si completa in parte qua con tali ultime due disposizioni; ma correttamente il giudice rimettente ha censurato unicamente la norma del decreto legge che rileva direttamente nel giudizio sulla legittimità degli atti impugnati; sede questa in cui invece non rilevano nè il limite di otto emittenti televisive nazionali private assentibili sulla base dell’elenco di cui all’art. 1 del d.m. 13 agosto 1992 (limite destinato ad operarare non prima della revisione del piano di assegnazione delle frequenze), nè la preclusione alla pubblica amministrazione di consentire il rilascio di <<ulteriori>> con cessioni in ambito nazionale, nè infine la proroga del regime autorizzatorio (del quale continua a beneficiare quella delle società ricorrenti che non è stata utilmente collocata in graduatoria). Se poi, nella linea argomentativa della eccezione di inammissibilità, si vuole ipotizzare che la Amministrazione – all’esito dell’accoglimento, in tesi, dei ricorsi proposti al T.A.R. – possa venire a trovarsi di fronte ad un concorso di posizioni soggettive confliggenti sui medesimi impianti e sulle medesime frequenze per la coesistenza sia del regime concessorio in principio spettante ai nuovi soggetti aventi titolo alla collocazione, o ad una migliore collocazione, nell’elenco, sia del regime autorizzatorio prorogato dall’art. 11, comma terzo, seconda parte, in favore anche dei già concessionari eventualmente non più tali a seguito del giudicato amministrativo, con ciò si configura una vicenda attinente ad un momento successivo, quello della esecuzione di tale giudicato.
Sussiste quindi il presupposto dell’ammissibilità, per tutte le censure, che vanno ora esaminate distintamente nel merito.
8. Può valutarsi innanzi tutto la questione di costituzionalità che ha ad oggetto l’art. 1, commi 1 e 3, decreto legge 323/93, censurato nel combinato disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, della legge 223/90.
Come già rilevato il T.A.R rimettente ritiene che tale disposizione contrasti con gli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. perchè, nel consentire, seppur provvisoriamente, la prosecuzione dell’esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni, non adotta alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo nazionale.
Va subito premesso che il comma 1 cit. riguarda le televisioni locali e quindi può ritenersi estraneo alla questione e menzionato dal giudice rimettente unicamente perchè la determinazione della durata del regime provvisorio per le emittenti nazionali è fatta richiamando quello previsto dal primo comma per le emittenti locali.
Analogamente il combinato disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, della legge 223/90 è richiamato come contesto normativo in cui si innesta la disposizione censurata. In tali termini può quindi dirsi che lo scrutinio di costituzionalità ha in realtà ad oggetto esclusivamente la disposizione del terzo comma dell’art. 1, per intendere la quale occorre richiamarne la genesi che si riconnette al (già esaminato) iter procedimentale per il rilascio delle concessioni.
Mette conto rimarcare che nella fase di prima applicazione della nuova legge l’elaborazione del (primo) piano di assegnazione delle frequenze, indispensabile strumento di programmazione, assolutamente necessario per avviare il procedimento concorsuale per l’assentimento delle concessioni, rappresentava un nodo essenziale e strategico perchè sarebbero state catalogate complessivamente le frequenze assegnabili alle emittenti televisive con contestuale determinazione del numero complessivo delle reti nazionali. I provvedimenti di assentimento delle concessioni scontano tutti – come atto presupposto – il piano di assegnazione (tant’è che tutte e tre le società ricorrenti impugnano, contestualmente al decreto di approvazione della graduatoria ed ai decreti di concessione, anche il piano di assegnazione).
Successivamente, però, si determina una situazione contingente (e non prevedibile) che di fatto fa venir meno il pieno affidamento nel piano di assegnazione, oggetto di verifica in sedi diverse, o quanto meno determina l’insorgere di dubbi e riserve. D’altra parte anche ragioni inerenti alla rapida evoluzione tecnologica del settore concorrono a far apprezzare come inadeguato il piano medesimo. Sta di fatto che il legislatore, nella sua discrezionalità, ritiene che il piano debba essere riformulato e di qui il disposto dell’art.3, comma 1, decreto legge 323/93 che – come già rilevato – ne prevede la revisione.
La valutazione, da parte del legislatore, di inadeguatezza del primo piano di assegnazione è resa ulteriormente evidente dall’art. 1, comma 3, che – nel confermare la legittimazione dei concessionari nell’esercizio degli impianti di diffusione televisiva – ha fatto riferimento agli impianti censiti (che esprimevano la mera situazione di fatto), pretermettendo le reti disegnate sulla base del piano, le quali (in quanto rispondenti ad una programmazione organica) erano, sì, destinate a sostituire quelle censite nella disciplina a regime, ma avrebbero comunque potuto essere già utilizzate anche nel contesto di una disciplina provvisoria.
D’altra parte non risulta che la stessa pubblica amministrazione abbia mai comunicato alle concessionarie (come invece previsto dall’art.2 dei singoli decreti concessori) di iniziare la radiodifussione dei programmi televisivi sulle frequenze prescritte dall’allegato A sicchè, anche prima del decreto legge 323/93, in realtà le reti utilizzate erano rimaste quelle censite, mentre quelle disegnate nei singoli decreti di concessione sulla base del piano di assegnazione delle frequenze non era no mai state attivate (appunto in applicazione della clausola comune, contenuta nel comma 4 del citato art. 2 di ogni decreto di concessione). É in questo contesto ed in una prospettiva di più ampio respiro che il legislatore ritiene quindi che la stessa legge 223/90 debba essere riformata.
9. Questa sopravvenuta necessità di rivedere il piano di assegnazione e di novellare la legge 223/90 comportava che dovessero darsi comunque delle regole nel periodo provvisorio tra la precedente disciplina, insoddisfacente sia per le peculiarità contingenti della sua prima applicazione sia per l’impianto complessivo, e la nuova emananda regolamentazione.
In questo contesto va inquadrata la conferma della legittimazione di quelle emittenti che in quel momento risultavano assentite al fine di cristallizzare provvisoriamente la situazione esistente e di elaborare la riforma (del piano e della normativa) in condizioni di statica immobilità nel punto in cui era arrivata la prima fase di avvio della legge 223/90. La necessità, discrezionalmente apprezzata dal legislatore, di cristallizzare provvisoriamente la situazione (nel breve periodo di saldatura tra il vecchio ed il nuovo) giustifica la mancanza di una normativa diretta ad impedire la formazione di una posizione dominante che implica una disciplina a regime e presuppone un sistema chiuso che vede accordata soltanto ad alcune emittenti (le concessionarie) la possibilità di trasmettere con esclusione di tutte le altre emittenti aspiranti che non siano state collocate utilmente in graduatoria. Invece il legislatore – che in tal modo si è mostrato non insensibile ai valori del pluralismo – ha contestualmente prorogato il termine del regime autorizzatorio ex art. 32 legge 223/90 in modo da affiancare alle emittenti titolari a quel momento di concessione tutte le emittenti già operanti in precedenza in regime autorizzatorio che altrimenti non avrebbero potuto trasmettere (art. 11, comma 3, seconda proposizione, decreto legge 323/93).
La concorrente legittimazione delle concessionarie si giustifica appunto con la provvisorietà dell’intervento entro il limite temporale fissato dallo stesso legislatore, mentre in questo contesto – limitato nel tempo e connotato dalla presenza di una platea più ampia di soggetti legittimati – la possibilità che tre concessioni siano assentite (come in effetti sono state assentite) alla medesima società non travalica quel limite minimo di tutela del pluralismo, presidiato dall’art. 21 Cost.. Non è che – come teme il T.A.R. rimettente – la connotazione della provvisorietà attribuisca di per sè alla disciplina una sorta di salvacondotto che la rende immune da vizi di incostituzionalità; essa bensì – in un più complesso contesto e nel concorso di altri fattori – può ridimensionare, ovviamente soltanto allo stato, la possibile tensione sui parametri evocati contenendola al di qua del limite di rottura che concreterebbe il vizio di in costituzionalità, ove quella situazione di provvisorietà fosse comunque prolungata.
Ed è quindi sotto questo profilo soggettivo (delle emittenti assentite) che il valore del pluralismo non può dirsi vulnerato perchè è generalmente riconosciuta la possibilità di diffusione televisiva vuoi in regime concessorio, vuoi in regime autorizzatorio, mentre non è irragionevole che in una fase provvisoria, destinata improrogabilmente ad aver fine a breve, non sia stata dettata alcuna disciplina diretta a prevenire l’insorgenza di una posizione dominante.
10. Nè a conclusione diversa induce la valutazione del profilo oggettivo della diseguale illuminazione delle reti censite, che sono quelle di fatto occupate dalle emittenti, sia concessionarie che autorizzate.
Senza considerare che la censura del T.A.R. in realtà non valorizza particolarmente tale prospettazione denunziando essenzialmente il fatto che, seppur nel regime provvisorio, sia possibile che a uno stesso soggetto siano assentite tre concessioni, c’è comunque da tenere presente che, una volta accantonato il piano di assegnazione delle frequenze e conseguentemente ritenute inutilizzabili le reti disegnate sulla base dello stesso, il legislatore – che intendeva cristallizzare provvisoriamente la situazione esistente – non poteva far riferimento altro che agli impianti censiti, giacchè qualsiasi altro criterio avrebbe richiesto una previa opera di programmazione, quale è proprio la revisione del piano di assegnazione; in attesa di tale revisione può dirsi giustificata (anche sotto il profilo della ragionevolezza) la cristallizzazione delle reti negli impianti (e connessi collegamenti) già censiti.
Può quindi pervenirsi ad una complessiva valutazione di non fondatezza della censura sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo, senza che possa evocarsi una transitorietà di questa disciplina provvisoria che surrettiziamente si ricolleghi e protragga quella pregressa (decreto legge 6 dicembre 1984 n.807, convertito in legge 4 febbraio 1985 n.10), già tenuta presente dalla Corte nella sentenza n.826/88, in quanto – proprio per le ragioni prima indicate – la normativa in esame si presenta ontologicamente nuova e diversa rispetto a quella precedente l’emanazione della legge 223/90, anche se connotata dal protratto riferimento alle reti censite, anzichè alle reti assentite con i singoli decreti concessori sulla base del piano di assegnazione, in forza della già rilevata mancata comunicazione di cui al citato art. 2 dei decreti ministeriali di concessione.
11. Le censure che investono la legge 223/90 – al cui esame occorre ora passare – riguardano sia il profilo soggettivo di individuazione dei concessionari, sia quello oggettivo di individuazione della rete assentita. Sotto quest’ultimo profilo viene censurato l’art. 3, comma 11, per violazione degli artt. 3, 21, 41, 97 Cost. perchè – secondo il giudice rimettente – consente all’Amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparità di trattamento tra concessionari quanto alla copertura (o illuminazione) del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti.
La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.
Il T.A.R adotta un’interpretazione che non è condivisibile proprio perchè contrastante con il principio di eguaglianza (art. 3) e di tutela del pluralismo (art. 21 Cost.), mentre – come è costante giurisprudenza di questa Corte – il giudice deve sempre privilegiare l’interpretazione che si adegua ai principi costituzionali.
Ma in realtà è sufficiente rilevare che il dettato della norma censurata non depone affatto per l’esegesi accolta dal T.A.R.; soltanto nel prevedere (al successivo art. 15) la possibilità di titolarità di più reti nazionali da parte di uno stesso soggetto – di cui si dirà oltre – il legislatore ha ipotizzato una posizione differenziata dei concessionari consentendo che un concessionario abbia più reti di un altro concessionario e quindi benefici del vantaggio di posizione derivante da tale plurima titolarità. Ma nulla è detto in ordine alla possibilità (che quindi deve ritenersi esclusa) di disegnare reti differenziate che creino sperequazione quanto ad illuminazione complessiva, come del resto mostra la mancanza di alcun criterio preferenziale che consentirebbe di attribuire, o negare, una maggiore copertura ad un’emittente piuttosto che ad un’altra. Deve infatti ritenersi che il rispetto del principio del pluralismo, coniugato con quello di eguaglianza, imponga – in tal senso orientando la discrezionalità della pubblica amministrazione – che le reti assentite siano – nei limiti delle compatibilità tecniche – tendenzialmente equivalenti e che l’eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio gravi, per quanto possibile, in modo complessiva mente bilanciato su tutte le reti medesime.
12. Sotto il profilo soggettivo vengono poi censurati gli art. 16, comma 17, e 34 perchè – come già detto – violerebbero gli artt. 3, 15, 21, 41 e 43 Cost. attribuendo all’autorità amministrativa una eccessiva discrezionalità nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione.
La censura è manifestamente infondata avendo questa Corte (sent. n.112/93) già rilevato che la norma denunziata in realtà impone che siano seguiti criteri ben determinati e concorrenti tra loro, in particolare attinenti alla potenzialità economica, alla qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, oltrechè, per i soggetti già operanti nel campo della emittenza radiotelevisiva, ad altri elementi più specifici, come la presenza sul mercato, le ore di trasmissione effettuate, la qualità dei programmi riscontrata, le quote percentuali di spettacoli e i servizi informativi autoprodotti, il personale dipendente, con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico, e gli indici di ascolto rilevati. Di tali criteri questa Corte ha già riconosciuto sia il carattere oggettivo, sia la predeterminazione per legge sicchè essi sono idonei a delimitare e circoscrivere i poteri amministrativi nella formazione della graduatoria dei privati aspiranti alla concessione.
13.1. Riferibile infine ancora al profilo soggettivo è la censura che investe l’art. 15, comma 4, legge 223/90 cit., ma anche l’art. 15 nella sua interezza ed i successivi artt. 16, 17, 19 e seg., e 37 che, secondo il T.A.R. rimettente, violerebbero gli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost. perchè consentono ad uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive, prevedendo in tal modo un inidoneo limite alla concentrazione in materia di radiodiffusione televisiva.
Va subito precisato che, ancorchè plurime siano le disposizioni indicate come censurate nelle ordinanze n. 276 e n. 310/94, mentre l’ordinanza n. 255/94 censura unicamente l’art. 15, comma 4, la questione sollevata è in realtà identica, essendo pressochè testualmente identiche le argomentazioni che la sorreggono in tutte e tre le ordinanze, oggetto delle quali è la non adeguatezza del limite massimo di concessioni assentibili allo stesso soggetto – 25% delle concessioni nazionali e comunque non più di tre – previsto appunto dall’art. 15, comma 4. Analogamente, ancorchè plurimi siano i parametri indicati, l’allegata ragione di incostituzionalità della disposizione è riferibile essenzialmente all’art. 21 Cost., anche se rileva un profilo di irragionevolezza intrinseca (art. 3 Cost.).
13.2. La difesa della società R.T.I. eccepisce la inammissibilità della questione nella causa promossa dalla società T.V. Internazionale (ord. 255/94), sul rilievo che questa, classificata al sesto posto e non al quarto come da essa preteso, si duole di essere stata posposta alle emittenti Videomusic e Rete A, ma non anche di essere stata posposta alle tre reti concesse alla R.T.I. Con la conseguenza che la questione relativa alla illegittimità della norma che consente il rilascio di tre concessioni al medesimo soggetto sarebbe, appunto, irrilevante nel giudizio a quo, in quanto ben avrebbe potuto il T.A.R. riconoscere la illegittima posposizione lamentata, indipendentemente dalla concessione delle tre reti alla R.T.I.
L’eccezione è infondata.
La illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, legge 223/90 era stata dalla società T.V. Internazionale dedotta, come ragione autonoma, concorrente con l’altra ricordata dalla società R.T.I., di annullamento dei provvedimenti impugnati. Onde la rilevanza della questione nel giudizio a quo è indubbia, posto che la eventuale riduzione delle concessioni rilasciate alla R.T.I. potrebbe consentire alla società T.V. Internazionale di scalare di altrettanti posti la graduatoria.
Altra eccezione di inammissibilità della questione, con riferimento a tutti i giudizi a quibus, è proposta dalla Avvocatura dello Stato, sul rilievo che la elisione totale della norma comporterebbe <<un inasprimento della problematica sollevata: difatti venendo meno i limiti di concentrazione previsti dall’art. 15 l’autonomia privata sarebbe completamente svincolata da ogni tipo di contenimento>>.
Peraltro – osserva la Corte – l’eccezione, in dipendentemente da ogni altro possibile rilievo di principio, è infondata per la erroneità della premessa dalla quale muove: invero, come fra breve più ampiamente si dirà, la disciplina “ponte” dettata con il decreto legge 323/93, del quale la Corte ha prima negato la illegittimità costituzionale denunziata con riferimento all’art. 1, comma 3, assicura la permanenza dello status quo, per tutto il periodo della sua pur temporanea vigenza, onde la eventuale caducazione dell’art. 15, comma 4, legge 223/90 non determinerebbe il “vuoto” normativo paventato dall’Avvocatura dello Stato.
14.1. Nel merito la questione è fondata.
14.2. Preliminarmente va ribadito che condizione indefettibile per il superamento della riserva statale dell’attività di radiodiffusione è costituita da un’idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti le quali in questo settore possono non solo alterare le regole della concorrenza, ma anche condurre ad una situazione di oligopolio, che in sè pone a rischio il valore fondamentale del pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero; pluralismo <<esterno>> che condiziona il carattere misto del sistema delle radiodiffusioni come attività di preminente interesse generale e che si coniuga – risultandone rafforzato – con il pluralismo <<interno>> quale emerge, come principio fonda mentale del sistema radiotelevisivo, dall’art. 1, comma 2, legge 223/90; senza però alcuna fungibilità o surrogazione dell’uno all’altro avendo entrambi una propria dimensione e collocazione.
14.3. E va pure riaffermato che il diritto all’informazione garantito dall’art. 21 Cost. implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta <<il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse>> (sent.n.112/93). Se per l’emittenza radiotelevisiva privata il pluralismo interno, inteso come apertura alle varie voci presenti nella società, incontra inevitabilmente dei limiti in ragione principalmente delle libertà assicurate alle imprese vuoi dall’art. 41 che dall’art.21 Cost., ciò impone, come ineludibile imperativo costituzionale, la necessità di garantire <<il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all’informazione>> (sent. n.826/88). Ed infatti la <<posizione di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere la libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche e tecniche del primo, finirebbero con il vedere progressivamente ridotto l’ambito di esercizio delle loro libertà>> (sent. n.148/81). Nè la presenza della concessionaria pubblica – che pur si colloca in una posizione particolare in ragione della doverosa maggiore realizzazione del pluralismo interno nel servizio pubblico – è di per sè sola sufficiente a bilanciare una posizione dominante nel settore privato essendosi già posto in evidenza come <<il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico ed un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato>> (sent. n.826/88 cit.).
14.4. Orbene l’art. 15, comma 4, nella parte impugnata non ha rispettato l’imperativo costituzionale sotteso all’esigenza di garanzia del valore del pluralismo (ex art. 21 Cost.), quale ripetutamente affermato dalla citata giurisprudenza di questa Corte.
La necessità di consentire l’accesso al massimo numero possibile di voci non può essere intesa come mera idoneità minima di una qualsivoglia disciplina <<anti-trust>>; d’altra parte l’innegabile impossibilità di individuare una soluzione obbligata, che possa dirsi essa sola rispettosa del canone costituzionale dell’art. 21 Cost., non è di impedimento a verificare se sia adeguato, o meno, il limite <<anti-trust>> adottato e se più in generale, nel contesto delle contingenti condizioni economiche e culturali della società in un determinato momento storico, la normativa vigente effettivamente si sia mossa in direzione della realizzazione del pluralismo. Normativa questa che va letta nel contenuto integrato quale risultante dalla determinazione del numero complessivo delle reti ad opera del piano di assegnazione delle frequenze sicchè il parametro percentuale (del 25%) e quello assoluto (di tre reti) – contemplati dalla norma censurata – concorrono nel fissare il limite alla concentrazione in tre reti su un totale di dodici complessive ovvero di nove assentibili a soggetti privati e comportano di conseguenza che allo stato attuale della vigente disciplina a regime un terzo di tutte le reti private può essere posseduto da uno stesso soggetto.
Si ha quindi che la normativa – posta a regolare una situazione in cui di fatto tre reti erano già esercitate dallo stesso soggetto (cfr. sent. n.826/88), e però in mancanza di qualsiasi limite massimo legislativamente fissato del numero complessivo di reti nazionali e quindi in assenza di preclusioni verso qualsiasi altra rete nazionale – anzichè muoversi nella direzione di contenere posizioni dominanti già esistenti così da ampliare, ancorchè gradualmente, la concreta attuazione del valore del pluralismo, ha invece sottodimensionato il limite alle concentrazioni essendone conseguito l’effetto di stabilizzare quella posizione dominante esistente, che tuttora si riscontra, trascurando viceversa che il valore da tutelare era l’allargamento del pluralismo, prevalente sulla facoltà di concentrazione quale conseguenza estrema dell’esercizio della libertà di iniziativa economica: concentrazione che, pur potendo in ipotesi rispondere alla opportunità di conseguire una dimensione di impresa ottimale sotto il profilo economico- aziendale, non risponde peraltro alla preminente necessità di assicurare il maggior numero possibile di voci, in rapporto alle frequenze disponibili ed alla esigenza che struttura dimensionale e forza economica delle imprese siano funzionali alla finalità primaria di garantire, anche grazie alla indipendenza delle imprese stesse, la libertà e il pluralismo informativo e culturale.
Anzi, all’opporto, con la normativa in esame si è avuto che l’esistente posizione dominante – già rilevata dalla sentenza 826/88 citata – è risultata rafforzata perchè con il tetto delle nove reti private è stata tracciata un’invalicabile soglia di ingresso che tiene fuori dalla categoria dei soggetti privati concessionari (salva la rilevata proroga del regime autorizzatorio) ogni ulteriore emittente nazionale non utilmente collocata in graduatoria, mentre nella precedente situazione – proprio in ragione della mancanza di regole – non vi erano preclusioni o sbarramenti che impedissero la contestuale presenza di più di nove emittenti nazionali private.
Insomma il legislatore del 1990 ben poteva – tenendo presente la peculiarità della situazione italiana, che aveva visto di fatto l’insorgenza di una posizione dominante – operare un bilanciamento allo stato tra la necessità di allargare le voci cui assentire l’accesso all’emittenza nazionale privata e l’esigenza di tener conto di una realtà economica comunque esistente. Ma per essere rispettoso dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte doveva comunque muoversi nella direzione di contenere e gradualmente ridimensionare la concentrazione esistente e non già nella direzione (opposta) di legittimarla stabilmente, non potendo esimersi dal considerare che la posizione dominante data dalla titolarità di tre reti su nove – resa possibile dalla norma censurata – assegna un esorbitante vantaggio nella utilizzazione delle risorse e nella raccolta della pubblicità.
14.5. L’inadeguatezza del limite alle concentrazioni emerge poi anche dal raffronto non soltanto con la normativa degli altri paesi, e soprattutto con quelli della Comunità europea (che hanno in larga prevalenza una disciplina più rigorosa e restrittiva), ma anche con la parallela disciplina nazionale dell’editoria. L’art. 3, lett. a), legge 25 febbraio 1985 n.67 considera come posizione dominante quella di chi editi (o controlli società che editino) testate quotidiane la cui tiratura nell’anno solare precedente abbia superato il 20% della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; limite questo che si giustifica – al pari del limite dell’art.15, comma 4, per le emittenti televisive – con l’esigenza di salvaguardare il pluralismo delle voci. Però con questa rilevante differenza: che nel settore della stampa non c’è alcuna barriera all’accesso, mentre nel settore televisivo la non illimitatezza delle frequenze, insieme alla considerazione della particolare forza penetrativa di tale specifico strumento di comunicazione (sent. 148/81, paragr. 2 e amplius paragr. 3; già sent. 225/74, paragr. 4, e poi sent. 826/88, paragr. 9 e 16), impone il ricorso al regime concessorio.
Ed allora il grado di concentrazione consentito non può che essere inferiore in quest’ultimo settore per la ragione che l’esigenza di prevenire l’insorgere di posizioni dominanti si coniuga con l’inevitabile contenimento del numero delle concessioni assentibili. Ed invece – se si considera che dalla particolare disciplina posta dall’art. 1, comma 1, per l’ipotesi di titolarità di concessioni televisive in ambito nazionale e contestualmente di controllo di imprese editrici di quotidiani si deduce che la titolarità di una concessione è equiparata (nella valutazione discrezionale del legislatore) al controllo di imprese editrici di quotidiani con una tiratura pari all’8% della tiratura complessiva dei giornali in Italia – emerge che il limite del 25%, in principio, e del numero massimo di tre reti, allo stato, di cui all’art. 15, comma 4, cit. appare meno rigoroso del limite del 20% di cui all’art. 3, comma 1, cit.. Ciò da una parte ne svela l’incoerenza e quindi la irragionevolezza (art. 3 Cost.), d’altra parte ne conferma ulteriormente la inidoneità; questa peraltro aggravata dal rischio di ulteriore accentuazione della posizione dominante in ragione della possibilità per il titolare di tre emittenti nazionali di partecipare, sia pur come socio di minoranza, a imprese titolari di altre concessioni e ad imprese impegnate in altri settori dell’editoria.
Inidoneità che non è smentita certo dalla circostanza che la disposizione censurata è inserita nel contesto di una più ampia disciplina restrittiva (riguardante il controllo incrociato di emittenti e quotidiani, la percentuale complessiva di risorse del settore comprendenti anche gli introiti derivanti dalla pubblicità, gli adempimenti dei concessionari per consentire le verifiche del Garante per la radiodiffusione, la speciale disciplina delle azioni delle società titolari di concessione) trattandosi di aspetti ulteriori che non valgono a ridimensionare la posizione dominante in atto.
Nè infine l’inidoneità del limite <<anti-trust>> è in alcuna misura diminuita dall’ampliamento della prospettiva a tutta l’area dei mezzi di comunicazione o alla dimensione extra-nazionale, atteso che – come emerge dalla già citata giurisprudenza di questa Corte – il principio del pluralismo delle voci deve avere specifica e settoriale garanzia nel campo dell’emittenza radiotelevisiva (anche) in ragione della già ricordata peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo, mentre il riferimento territoriale è necessitato dalle ben note barriere linguistiche.
15. Si impone quindi – per le ragioni finora esposte (e rimanendo assorbita la verifica degli altri parametri invocati dal giudice rimettente) – la dichiarazione di incostituzionalità del quarto comma dell’art. 15 cit. nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva.
Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, il valore del pluralismo, espresso dall’art. 21 Cost., si specifica già, come regola di immediata applicazione, nel divieto – in rapporto all’attuale assetto complessivo del settore televisivo – di titolarità di tre concessioni di reti nazionali su nove assentibili a privati (o dodici in totale) ovvero di titolarità del 25% del numero complessivo delle reti previste, mentre rimane nella discrezionalità del legislatore disegnare la nuova disciplina positiva di tale limite per colmarne la sopravvenuta mancanza.
Limite che dovrà essere rispettoso della regola suddetta e dell’esigenza costituzionale, ad essa sottesa, di necessaria tutela del pluralismo delle voci sicchè, qualunque sia la combinazione dei parametri adottati, non sarà, allo stato, in alcun caso possibile che la risultante finale sia tale da consentire che un quarto di tutte le reti nazionali (o un terzo di tutte le reti private in ambito nazionale) sia concentrata in un unico soggetto. Ferma, quindi, la esclusione di un limite percentuale pari ad un quarto delle reti complessivamente disponibili, di per sè atto a consentire la ripartizione della emittenza privata fra una rosa ristrettissima di forti concentrazioni oligopolistiche, spetterà al legislatore – che sollecitamente dovrà intervenire – emanare una nuova disciplina della materia con forme a Costituzione, individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (come, ad esempio, riducendo il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero ampliando, ove l’evoluzione tecnicologica lo renda possibile, il numero delle reti complessivamente assentibili).
Peraltro, come già si è osservato, la dichiarazione di incostituzionalità non determina un vuoto di disciplina, vuoto che significherebbe un arretramento verso la mancanza di alcun limite alla titolarità di plurime concessioni. Rimane infatti pienamente efficace il decreto legge 323/93, e quindi resta ferma nel periodo di transizione – e limitatamente a tale periodo – la provvisoria legittimazione dei concessionari già assentiti con d.m. 13 agosto 1992 a proseguire nell’attività di trasmissione con gli impianti censiti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 11, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, commi 1 e 3, del decreto legge 27 agosto 1993 n.323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, nel combinato disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con l’ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 17, e 34 della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41 e 43 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 07/12/94.