Legge Mammì

 


LEGGE 6 agosto 1990, n. 223.

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
(pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 185 serie generale parte prima del 9/8/1990)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI

Art. 1.
(Principi generali)

  1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.
  2. Il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.

TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.
(Servizio pubblico e radiodiffusione)

  1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è effettuata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Può inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all’articolo 16, nonché mediante autorizzazione secondo le modalità di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.
  2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto l’attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.
  3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la società di cui al comma 2 è definita “concessionaria pubblica”, i titolari di concessione di cui all’articolo 16, per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti “concessionari privati”; qualora negli stessi titoli ci si riferisca ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all’articolo 16, l’espressione “concessionari privati” è completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all’ambito nazionale o locale.
  4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni “trasmissioni” e “programmi” riportate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.

Art. 3.
(Pianificazione delle radiofrequenze)

  1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo.
  2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vri servizi di telecomunicazioni.
  3. Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell’interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
  4. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell’interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all’ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall’invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.
  5. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
  7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d’ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovrà considerare la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi.
  8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall’aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.
  9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purché contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.
  10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purché contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro capite degli abitanti.
  11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri per l’assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall’articolo 16. Per esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino.
    Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi.
  12. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
  13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l’emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
  14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all’11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l’indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d’utenza, e lo sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  15. Le Regioni e le Province autonome, nell’esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d’intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti.
    Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
  16. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell’atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
  17. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
  19. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché le provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione.
  20. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall’approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari ad acta per l’adeguamento ovvero per l’adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva.
  21. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all’attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la modificazione di impianti, purché non modifichino l’equilibrio delle strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20.

Art. 4.
(Norme urbanistiche)

  1. Il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.
  2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d’urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l’area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l’installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l’installazione degli impianti. L’indennità in caso di esproprio è determinata a norma dell’articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dall’ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora e televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all’articolo 36, nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l’atto di concessione.
  3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell’articolo 16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.
  4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l’installazione degli impianti e dell’ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione, secondo modalità che saranno definite dal regolamento di cui all’articolo 36.
  5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui all’articolo 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l’applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l’applicazione.
  6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 5.
(Collegamenti di telecomunicazione)

  1. La concessione di cui all’articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l’area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.
  2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 6.
(Garante per la radiodiffusione e l’editoria)

  1. È istituito il Garante per la radiodiffusione e l’editoria.
  2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.
  3. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore.
  4. All’atto dell’accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.
  5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.
  6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l’ufficio del Garante e equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  7. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
  8. Le norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.
  9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti o di società di consulenti.
  10. Il Garante, al fine dell’espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:
    1. a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all’articolo 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
    2. ad esaminare i bilanci e l’annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;
    3. a compiere l’attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all’articolo 12 della presente legge, i poteri previsti dall’articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell’attuazione della legge sull’editoria;
    4. a svolgere l’attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 31;
    5. a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati.
  11. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell’attuazione della legge sull’editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell’articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  12. Il Garante si avvale dell’ufficio del Garante dell’attuazione della legge sull’editoria fino all’entrata in funzione dell’ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l’ufficio del Garante dell’attuazione della legge sull’editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell’articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 7.
(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)

  1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l’accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
  2. La concessione di cui all’articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l’attuazione per conto della Regione.
  3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
  4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
  5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.
  6. È abrogato l’articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 8.
(Disposizioni sulla pubblicità)

  1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l’inserimento nei programmi di cartoni animati.
  2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
  3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l’inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell’opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
  4. Il Garante, sentita un’apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
  5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull’inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
  6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.
  7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell’articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione di contemporanea.
  8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.
  9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.
  10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all’articolo 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l’interconnessione.
  11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
  12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un’impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
  13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
    1. il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l’autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
    2. devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all’inizio o alla fine del programma.
  14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
  15. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.
  16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell’anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l’anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l’anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto di discosti degli introiti pubblicitari per l’anno successivo terrà conto dell’aumento o della diminuzione verificatisi.
  17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell’articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all’andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.
  18. L’articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 9
(Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici.
Messaggi di utilità sociale)

  1. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti o reti radiofoniche e televisive dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazione secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all’articolo 36. I criteri e le norme suddette si applicano anche agli enti pubblici territoriali che effettuino pubblicità tramite emittenti e reti televisive e radiofoniche private.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l’1 per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

Art. 10
(Telegiornali e giornali radio – Rettifica Comunicati di organi pubblici)

  1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
  2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sta trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
  3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.
    Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.
  4. Fatta salva competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
  5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell’ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
  6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 11
(Azioni positive per la pari opportunità)

  1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.
  2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e la pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 12
(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive)

  1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.
  2. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.
  3. Le modalità per l’iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall’articolo 38.
  4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.
  5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in raccomandata per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all’obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l’iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società dei soci della società atte quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l’impresa nonché dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l’indicazione del numero delle azioni o dell’entità delle quote da essi possedute. L’obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che esercita l’impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l’impresa ovvero delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente.
  6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell’articolo 17.

Art. 13
(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive
e relative comunicazioni)

  1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all’obbligo dell’iscrizione di cui all’articolo 12, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento.
  2. Nella comunicazione, devono essere indicati l’oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell’avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento è effettuato.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimento per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società soggette all’obbligo dell’iscrizione di cui all’articolo 12, comma 2.
  5. L’efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui all’articolo 12.
  6. Le persone fisiche e le società che controllano una società soggetta all’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 12, comma 2, anche atti verso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso società direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l’acquisizione del controllo.
  7. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazione devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l’accordo o partecipano alla costituzione del sindacato.

Art. 14
(Bilanci dei concessionari)

  1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante.
  2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con l’indicazione dell’impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se autoprodotti, con l’indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi originali, sono altresì allegati i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l’indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari di cui al comma 1.
  3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonché i concessionari in ambito locale che realizzano ricavi annui superiori a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all’uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Tale obbligo decorre dall’esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato.
  4. Nel caso di falsità nei bilancio si applica la sanzione di cui all’articolo 2621 del codice civile.

Art. 15
(Divieto di posizioni dominanti
nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa
e obblighi dei concessionari)

  1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell’ambito dei messi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:
    1. di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell’anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;
    2. di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l’8 per cento della tiratura complessiva dei giornali d’Italia;
    3. di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).
  2. Gli atti di cessione, contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzati più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.
  3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo.
  4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre.
  5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell’articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall’articolo 2359 del codice civile o l’esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.
  6. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975 n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 14 e deve contenere l’indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell’accertamento dell’osservanza delle disposizioni della presente legge.
  7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivo dell’anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli.
  8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all’osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle opere dell’ingegno.
  9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.
  10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza sesso, religione o nazionalità.
  11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la protezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
  12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell’impianto.
  13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
  14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall’inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.
  15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all’articolo 36 e la concessione di cui all’articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.
  16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990.

Capo II
Norme per la Radiodiffusione Privata

Art. 16
(Concessione per l’installazione e l’esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)

  1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata anche per l’installazione dei relativi impianti.
  2. La concessione può essere rilasciata per l’esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell’articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell’atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l’ubicazione e l’area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all’articolo 36.
  3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
  4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
  5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all’articolo 36.
  6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
  7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitale o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.
  8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:
    1. persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti, alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 36;
    2. enti di cui all’articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 36;
    3. società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.
  9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.
  10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all’atto della domanda i requisiti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2.
  11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione ed allo spettacolo.
  12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
  13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
  14. Ai fini dell’applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
  15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.
  17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all’articolo 36 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.
  18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l’impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all’informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale.
  19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
  20. L’atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.
  21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
    1. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
    2. per rinuncia del concessionario;
    3. per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua;
    4. per dichiarazione di fallimento.
  22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
  23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo.

Art. 17.
(Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti)

  1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse o il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società, con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera, né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell’Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.
  2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto.
  3. Ai fini dell’applicazione del comma 2 le società con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all’obbligo dell’iscrizione di cui all’articolo 12, comma 2, o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche.
  4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall’articolo 16 o dall’articolo 12, comma 2, è nullo. È parimenti nullo di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private nelle ipotesi in cui l’assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.
  5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 20 per cento del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante.

Art. 18.
(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)

  1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi al fine dell’esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.
  2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.
  3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
  4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.

Art. 19.
(Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata)

  1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all’interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all’interno arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a quattro nell’area meridionale.
  2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all’interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all’intero arco della giornata.
  3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.
  4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.
  5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell’articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall’articolo 2359 del codice civile o l’esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.

Art. 20.
(Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)

  1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest’ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell’articolo 16.
  2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
  3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
  4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell’articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.
  5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
  6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.

Art. 21.
(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)

  1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano.
  2. L’autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all’articolo 36.
  3. L’autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all’articolo 36.
  4. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.

Art. 22.
(Canoni e tasse)

  1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:
    1. per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni;
    2. per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni;
    3. per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;
    4. per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;
    5. per le autorizzazioni di cui all’articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;
    6. per le autorizzazioni di cui all’articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti.
  2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento.
  3. L’ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.
  4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.
  5. Ove la concessione o l’autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell’anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell’anno per i quali vale la concessione o l’autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all’articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo.
  6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.
  7. I canoni di concessione riguardano l’esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

Art. 23.
(Misure di sostegno della radiodiffusione)

  1. Al comma 2 dell’articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all’1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l’erogazione stessa”.
  2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
  3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di un’ora se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, nonché ai titolari di concessione per radiodiffusione sonora a carattere comunitario si applicano i benefici di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 24.
(Reti della concessionaria pubblica
e controllo di imprese concessionarie di pubblicità)

  1. Con l’atto di concessione di cui all’articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
  2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
  3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell’articolo 15, il controllo di imprese concessionarie di pubblicità che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell’anno precedente oltre il 50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle norme della presente legge, equivalente alla titolarità della concessione di cui all’articolo 16.

Capo III
NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 25.
(Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica)

  1. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica è nominato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi subito dopo la costituzione di questa all’inizio della legislatura.
  2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per l’intera durata della legislatura.
  3. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

Art. 26.
(Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali)

  1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali:
    1. non meno del 40 per cento per il primo triennio;
    2. non meno del 51 per cento per gli anni successivi.
  2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovrà comunque essere inferiore a quella risultante nell’anno precedente l’entrata in vigore della presente legge.
  3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni.
  4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunità economica europea.
  5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell’Austria e della Jugoslavia.

Art. 27.
(Norme sul canone di abbonamento)

  1. A decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall’articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

Art. 28.
(Consiglio consultivo degli utenti)

  1. È istituito presso l’Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dal Garante tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti.
  2. Il Garante è tenuto ad emanare un regolamento che detti i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento.

TITOLO III
DIFFUSIONE VIA CAVO

Art. 29.
(Delega)

  1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
    1. la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
    2. la durata dell’autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge;
    3. i richiedenti l’autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità dei mezzi pubblici l’installazione e l’esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni;
    4. allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonché le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti;
    5. il titolare dell’autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.

    2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge.

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 30.
(Disposizioni penali)

  1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell’articolo 528 del codice penale.
  2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
  3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
  4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
  5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
  6. Sono puniti con le pene stabilite dall’articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell’articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell’articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l’elenco dei propri soci.
  7. L’articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall’articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:“Art. 195. – (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione – Sanzioni)
    1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
    2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell’arresto da tre a sei mesi.
    3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
    4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
    5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
    6. Indipendentemente dall’azione penale, l’Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l’impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi”.

Art. 31.
(Sanzioni amministrative di competenza
del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

  1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
  2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
  3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell’obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai commi da 8 e 15 dell’articolo 15, il Garante delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell’articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.
  4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l’arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell’efficacia della concessione e dell’autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell’autorizzazione.
  6. Qualora il titolare di una o più concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 per fatti diversi dall’aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell’articolo 15, per fatti diversi dall’aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell’articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare i divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.
  7. Nel caso di inosservanza dell’invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.
  8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5 e 18 ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 36 e nell’atto di concessione e autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
  9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
  10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
  11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 21 novembre 1981, n. 689.
  12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.
  13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell’autorizzazione nei seguenti casi:
    1. di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell’autorizzazione;
    2. di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
    3. di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.
  14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento.
  15. La revoca della concessione o dell’autorizzazione comporta la cancellazione del registro di cui all’articolo 12.
  16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.
  17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
(Autorizzazione alla prosecuzione nell’esercizio)

  1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.
  3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
  4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino.
  5. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
  6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri.


Art. 33

(Norme per i soggetti autorizzati)

  1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’articolo 13, anche se non finalizzate all’iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all’articolo 14, ai commi 6 e 8 a 15 dell’articolo 15; al comma 3 dell’articolo 20 nonché le connesse disposizioni sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all’articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 e del comma 3 dell’articolo 21.
  2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16 dell’articolo 15); 9 ai commi 7 e 15 dell’articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 20; all’articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giornodalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all’articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 e del comma 3 dell’articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992, la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell’articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali.
  3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime.
  4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell’articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l’apporto di reti televisive, la dimissione forzata ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.

Art. 34
(Disposizioni transitorie)

  1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentita l’apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall’articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all’articolo 3, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 l’esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell’articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l’applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell’articolo 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell’articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo della società.
  4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora dello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n.807, convertito, con modificazioni della predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le condizioni di cui all’articolo 32 della presente legge.
  5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l’approvazione del piano di assegnazione.
  6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 36.
  7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nominato per un triennio il Garante dell’attuazione della legge sull’editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l’editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell’articolo 6.

Art. 35
(Emissione radiotelevisiva da Campione d’Italia)

  1. Le disposizioni intese a disciplinare l’emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d’Italia sono adottate dl Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d’intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme alla presente legge.

Art. 36
(Regolamento di attuazione)

  1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall’approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione e il Garante, nonché le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.

Art. 37
(Norme sulle società controllate e società collegate)

  1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell’articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l’influenza dominante prevista dal primo comma dell’articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:
    1. la comunicazione degli utili o delle perdite;
    2. il coordinamento della gestione dell’impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
    3. una distribuzione degli utili o delle diversa, quando ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
    4. l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
    5. l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati inbase all’assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.
  2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Art. 38
(Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri)

  1. Ai fini della applicazione delle norme della presente legge, ai concessionari privati in ambito nazionale sono equirati i titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n.103.

Art. 39
(Attuazione di direttiva)

  1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

Art. 40
(Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora)

  1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 41
(Copertura finanziaria)

  1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l’anno 1990, in lire 5.100 milioni per l’anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall’anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall’articolo 22.
  2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. La presente legge munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addì 6 agosto 1990

    COSSIGA
    ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
    MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
    Visto, il Guardasigilli: VASSALLI